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 Deposito e registrazione delle opere nel registro pubblico generale delle opere protette


Artt. 103 e 105 legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Artt. 31, 33, 34 e 35 Regio decreto 18 maggio 1942, n. 136, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Attualmente il Registro Pubblico delle Opere Protette è tenuto dal Servizio III Diritto d'Autore e Vigilanza sulla SIAE del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma.
Registro Pubblico delle Opere Protette.